GAUSS o ASBESTO?



Riaffermando l'interesse primario per il rispetto dei valori e degli interessi della persona a fronte della sua utilizzabilità nel mondo del lavoro, come Associazione "ALSaDiSi", intendiamo porre l'attenzione dei nostri lettori sulle concause che possono contribuire a determinare, in merito alla questione amianto, il manifestarsi delle neoplasie, cercare di comprenderne gli effetti scatenanti, come ridurli, nonché come affrontare gli aspetti legali connessi a tale problematica.
E' pur vero, vista l'atipicità del nostro lavoro, che i termini del discorso possono essere rovesciati, verificando cioè l'effetto scatenante dell'amianto e il contributo da esso apportato quando questo è presente simultaneamente a rumori, vibrazioni, velocità, microclima, polveri, sonno e agisce su di un corpo già sotto stress. In un organismo alimentato discontinuamente, sottoposto a uno stato continuo di attenzione, pressoché sempre al massimo livello, con nastri lavorativi di 10h distribuiti irregolarmente nelle 24h , quale grado di sicurezza è offerto all'utenza?

Se per i materiali il grado di sicurezza richiesto è "x", per le persone quale é?
Qual è il carico di rottura e quale quello di snervamento?

Non tutto può dipendere dal profitto, da criteri economici, e l'UOMO non può esservene sottoposto come mera componente economica. Premesso quanto sopra, occorre che ogni individuo si adoperi attivamente affinché le leggi siano rispettate e ne pretenda l'applicazione da parte di chiunque. Nella fattispecie occorre che siano fatti rispettare tutti i provvedimenti legislativi, tecnici, organizzativi, igienici e procedurali per evitare l'esposizione a sostanze "velenose" per l'organismo umano quali: Amianto, P.C.B., polveri varie contenenti metalli pesanti, Alcol, e tutto ciò che può nuocere alla salute, dai Campi Magnetici alla scarsa illuminazione, ai vetri sporchi o deteriorati, al microclima negli ambienti di lavoro e di sosta, al rumore.
Leggi in merito esistono da antica data, studi scientifici sulla salute dei Ferrovieri già dalla fine del 1800; cosa ha ostacolato l'applicazione delle stesse? Perché siamo così in ritardo per ciò che concerne la nostra vita, il nostro vivere quotidiano? E' mai possibile che non siamo in grado di far riconoscere la nostra categoria come particolarmente esposta e a rischio, alla luce del congruo numero di vittime che ci sono e ci saranno in mezzo a noi? Quanti i decessi per amianto? O speriamo che tocchi sempre all'altro che ci è vicino?

E' dal 1940 che viene applicato amianto in Ferrovia, dai tempi del vapore!

Amianto, un silicato del magnesio, usato in maniera massiva sui locomotori e carrozze fino al 1983, quando viene messo in moto un piano d'eliminazione e isolamento di detto veleno nel rispetto del r.d. 530/27 e del successivo d.p.r. 303/56; senza però rendere edotto il personale della pericolosità di detto materiale, tanto che lo si rompeva con le scarpe, si usava allegramente la ventilazione, si operava dove e come necessario sulle parti interessate a mani nude e senza protezione respiratoria adeguata alcuna. Vedi Carenature, alloggiamenti R.S., armadi Relè, sottocassa, ecc.
Occorre promuovere vertenze legali per il giusto riconoscimento degli anni trascorsi a contatto con detto minerale, e i nostri avvocati sono a disposizione per qualunque chiarimento e azione conseguente.

Rammentiamo che a tutt'oggi, abbiamo responsi comprovanti presenza di asbesto nelle Cab. di guida dei vari mezzi di trazione, anche dove non dovrebbe essercene traccia alcuna (841) e attendiamo risposte dall'Università di Perugia e da centro specialistico.
In proposito si fa presente che il costo di ogni analisi è di circa £. 500000.

Esigiamo l'applicazione dell'art. 5 L.455/43 dove s'impone al datore di lavoro oltre la prevenzione, l'obbligo di sottoporre a visita medica periodica il lavoratore addetto alle lavorazioni in presenza d'amianto, in particolare alla luce dei numerosi casi d'asbestosi riscontrati nella nostra categoria, in modo da prevenire e rimuovere le cause del danno.

Non è del passato, che occorre parlare, ma del presente, del futuro!

E' necessario adottare tutte le misure idonee, allo scopo di evitare l'insorgere di nuove fonti di rischio e /o abbatterne in origine le stesse. Bisogna avvalersi di tutte le strutture pubbliche e private che perseguono gli obiettivi della salute, diritti, sicurezza; di tutte le leggi e regolamenti che abbiamo difficoltà a far applicare, la 626, la 2087 c.c., la 530/27, la 455/43, la 303/56, la 377, la 387, la 547/55, 157-176 d.p.r.1124/65, la 277/71 e tutte le sentenze in merito alla tutela della salute da parte della Cassazione, della Corte Costituzionale, e varie pronunce in merito.
Necessita attuare quanto prescritto all'art. 17 r.d. 530/27 da cui deriva l'attuale 303 del 56 all'art 21 dove recita
"………. E nei locali chiusi nei quali si sviluppino normalmente vapori, odori, fumi o polveri di qualunque specie l'esercente ha il dovere di adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto possibile, lo sviluppo o la diffusione nell'ambiente dove lavorano gli operai"
e specifica l'obbligo di aspirare tali agenti, comprese le polveri, anche immediatamente vicino al luogo dove si producono.

530/27 art. 2

"L'esercente è obbligato ad avvertire preventivamente il lavoratore del pericolo cui si espone, nonché ad indicargli i modi di prevenire i danni ed a fornirgli i mezzi di preservazione adatti." Tale disposto viene ribadito nel più recente d.p.r. 303/56 che lo rafforza, ed impone al datore di lavoro la conoscenza sulla pericolosità delle condizioni di lavoro e sulle modalità preventive.

L'obbligo della prevenzione contro gli agenti chimici scatta a carico del datore di lavoro anche quando le concentrazioni atmosferiche non eccedano eventuali e predeterminati parametri, ma ne sia possibile ulteriore abbassamento. Cassazione 1981 e riconferma della corte d'appello di Torino il 19/12/95, dove si sottolinea come scopo prioritario e indefettibile, la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Il tutto è manifesto nel d.lgs. 277/91, ove si ribadisce la tutela del lavoratore dall'esposizione a tutte le polveri e inquinanti; quadro normativo sufficiente per verificare un atteggiamento colposo per violazione di norme cautelari specifiche e rientrare nell' art 40 del c.p.

E' per questo che si possono e si debbono rifiutare le macchine sporche o pretenderne la pulizia.

A tale proposito sembra che diversi impianti di rimessaggio locomotive, a tutto oggi(1/6/99), siano sprovvisti di aspirapolvere e le macchine non siano adeguatamente pulite nonostante la richiesta del personale.

E' bene ricordare che il personale non deve assolutamente mangiare sul posto di lavoro in quanto locale non ideoneo e nella fattiscpecie inquinato.

Quanto detto vale per qualunque inquinante, in particolare per quelli più moderni: vedi campi elettrici e magnetici che si prospettano come un veleno del prossimo futuro.
Ci auguriamo sia avviata quanto prima una seria indagine sulle radiazioni non ionizzanti e sui campi elettrici e magnetici a bassa frequenza e le sinergie con gli altri fattori inquinanti, quali il rumore, l'ozono, le polveri, presenti nelle Cabine di Guida delle locomotive, nostro ambiente di lavoro quotidiano.
Nella fattispecie vanno considerate con particolare attenzione le ultime macchine entrate in servizio, quali le 402, 404, T.A.F., ove i campi elettromagnetici sono concentrati dietro le spalle del macchinista data l'ubicazione dei chopper, dei componenti ausiliari, dei motori nella parte bassa.


Il tutto in visione di quanto avverrà in futuro con l'applicazione dei 25000 Volt in linee e delle maggiori correnti assorbite da parte dei treni, con induzioni magnetiche ben superiori alle attuali, per cui occorre già da ora prevedere maggiori schermature sulle macchine in esercizio e quelle che saranno messe in circolazione.


Su questa problematica ci intratterremo sul prossimo numero della rivista fornendo per quanto ci è possibile, maggiori chiarimenti e studi in merito.

P.S.
Per le cause relative all'amianto, contattare i nostri rappresentanti che provvederanno a mettervi in comunicazione con gli avvocati incaricati.

Carlo Sabucco