SALISBURGO, 7 e 8 giugno 2000

 

LIVIO GIULIANI

 

DISACCORDO TRA UNIONE EUROPEA E  ITALIA IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI

 

Il differente approccio tra Italia e altri Paesi membri dell’Unione Europea alle problematiche concernenti la protezione della popolazione ai campi elettromagnetici si è manifestato nel corso della discussione della Proposta di Raccomandazione della Commissione COM(98)268 DEF CNS 0167, che ha è stata poi approvata a maggioranza dal Consiglio della U.E. il. 12 luglio 1999 (Raccomandazione n. 519) (0).

 

1 - Il Principio di precauzione

 

Durante la discussione della Proposta, l’Italia,  richiamandosi alla Risoluzione del Parlamento Europeo A3-0238/94 del 5 maggio 1994 (1), ha sottolineato la necessità di fondare la normativa comunitaria, in materia di campi elettromagnetici, sul principio di precauzione, contenuto nell’art. 130 R  del Trattato di Roma. Sebbene la stessa Proposta contenesse un generico  richiamo alla Risoluzione Europea A3-0238/94, il Consiglio della U.E. non volle estendere tale richiamo fino ad includere nella Raccomandazione  la citazione del principio di precauzione. La Presidenza di turno (tedesca) sostenne che il principio di precauzione si applica solo in materia ambientale, mentre la problematica dell’esposizione della popolazione è materia sanitaria. A tale materia si sarebbe applicata, secondo la Presidenza di turno, l’art. 129 del Trattato di Roma e il richiamo a tale articolo è stato perciò inserito nel testo definitivo della Raccomandazione (ora art. 152.4.2 del Trattato di Amsterdam).

 

L’Italia non ha ritenuto condivisibile la posizione espressa dalla Presidenza tedesca, allora appoggiata dalla Commissione, sulla pretesa inapplicabilità del principio di cautela alla protezione dai campi elettromagnetici. L’applicabilità del principio di precauzione in materia di protezione ambientale  costituisce a fortiori motivo di applicazione in materia di igiene e sanità pubblica, tanto più in un campo come quello della tutela della popolazione da un inquinante fisico come il campo elettromagnetici, il quale interagisce con le persone della popolazione che risultano esposte perché inserite in un ambiente in cui il campo è presente.Più recentemente la stessa Commissione ha emanato una Comunicazione (febbraio 2000) con la quale suggerisce ai Paesi membri  l’opportunità di applicare il principio di precauzione in materia di sanità e di lavoro, oltre che in materia ambientale.  Finalmente anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con un documento (2) diffuso dall'Ufficio stampa il 28 marzo 2000 (documento peraltro travisato dalla stampa quotidiana italiana),  introduce una disamina delle "cautionary policies" adottate dai diversi Paesi e richiama il deliberato la Conferenza di Londra su “Salute e Ambiente” del 1999, in cui è stabilito che l'OMS deve applicare "rigorosamente" il principio di precauzione.

 

2 - Limiti di base e livelli di riferimento

 

L’articolazione del quadro delle restrizioni in limiti di base (basic limits) e livelli di riferimenti (reference levels), articolazione mutuata dalle linee guida dell’ICNIRP (3), non è stata giudicata appropriata dall’Italia, la quale ha sollevato due ordini di questioni in proposito:

(1)     il primo, concerne il carattere strumentale dei livelli di riferimento (un emendamento presentato proponeva di adottare i livelli di riferimento come limiti di esposizione), considerati come investigation levels, anziché come livelli da osservare e non superare;

(2)     il secondo riguarda il carattere non misurabile dei limiti di base e la discordanza dei modelli impiegati per determinare i livelli di riferimento a partire dai limiti di base: clamorosa la discordanza tra ICNIRP e CENELEC (4) nella determinazione del livello di riferimento per il campo magnetico a frequenza industriale; non condivisibile il modello puramente ohmico assunto per la determinazione della corrente indotta nel corpo umano, anche per frequenze dell’ordine delle decine di kiloHertz, laddove non risultano trascurabili le correnti capacitive indotte nei tessuti (5).

 

Un terzo ordine di problemi è stato sollevato sul procedimento seguito dall’ICNIRP (e riproposto dalla Commissione) per determinare i limiti di base e i livelli di riferimento a partire dalla soglia degli effetti sanitari accertati, soprattutto con riguardo al limite di base del SAR. E’ stato osservato che il livello di riferimento per il SAR risultava determinato mediante l’assunzione delle misure antropometriche dell’uomo adulto maschio e normolineo e sulla normale capacità di termoregolazione: tale assunzione non fornirebbe pari tutela a soggetti della popolazione più sensibili o con una compromessa capacità di termoregolazione” ( 6)

 

Conseguentemente l’Italia ha chiesto che ogni riferimento esplicito all’ICNIRP fosse espunto, in questo imitata dal Parlamento europeo che ha formulato un apposito emendamento alla Proposta di Raccomandazione, nell’ambito della Risoluzione 10 marzo 1999 (7).

 

3 Considerazioni del Ministero della Sanità italiano sulla relazione di accompagnamento della Commissione alla Proposta di Risoluzione

 

I  due temi sopra richiamati:

-adozione del principio di precauzione

-rifiuto dell’articolazione tra limiti di base e livelli di riferimento

costituiscono i principali emendamenti proposti dall’Italia al dispositivo della Raccomandazione e specificatamente al punto II del dispositivo.

 

Tali richieste di modificazione scaturiscono da una diversa valutazione del rischio (risk assessment) oltre che da un diverso approccio alla gestione del rischio (risk management) basata sul principio di precauzione.

La differente valutazione italiana del rischio attiene al rationale della norma comunitaria che è ricavabile dalla Relazione di accompagnamento della Commissione alla Proposta di Raccomandazione COM(98)268 DEF 98/0166 CNS (7).

 

Le obiezioni italiane alle considerazioni svolte dalla Commissione in tale ultimo documento sonno riportate nell’Allegato I al documento recante la Posizione italiana in merito alla Proposta di Raccomandazione del Consiglio della U.E. COM (98)268 DEF 98/0166 CNS (6), laddove le osservazioni al dispositivo della Proposta di Raccomandazione sono riportate nell’Allegato II dello stesso documento.Le obiezioni italiane attengono tanto alle considerazioni di risk management  quanto a quelle di di risk assessment contenute nel documento della Commissione. Sebbene nel documento italiano le considerazioni di risk management precedano quelle di risk assessment qui saranno esposte prima in ordine inverso.

 

3.1 – Obiezioni alle premesse della Commissione concernenti il risk assessment.

Innanzitutto l’Italia considera non condivisibile l’affermazione della Commissione secondo la quale

 

3.1.1 – “sono ormai noti i meccanismi in base ai quali i campi elettrici e magnetici, sia statici che variabili nel tempo, interagiscono in modo diretto con i tessuti degli esseri viventi”;

 il documento italiano afferma che “la realtà è più complessa; esistono varie ipotesi di ricerca e questo va esplicitato”.

 

Viene così contestata alla Commissione:

- l’erroneità dell’affermazione e della soggiacente pretesa secondo cui non solo gli effetti sanitari consisterebbero soltanto nei cosiddetti effetti accertati, cioè gli effetti termici o a breve termine connessi alla induzione di corrente causata dai campi magnetici variabili a corrente industriale, ma addirittura le modalità di interazione dei campi con i tessuti sarebbero soltanto quelli soggiacenti a tali effetti sanitari e cioè:

l’agitazione termica delle molecole di acqua nei tessuti per effetto delle radiazioni elettromagnetiche;

la circolazione di corrente nei tessuti indotta dalla esposizione al campo magnetico variabile a frequenza industriale;

– l’omissione di informazione circa la esistenza di altri molteplici approcci, da parte di diversi ricercatori, alla spiegazione dei meccanismi di interazione tra campi elettromagnetici e tessuti biologici.

 

Inoltre l’Italia segnala il carattere non aggiornato dell’approccio della Commissione al tema della carcinogenesi e della cocacarcinogenesi e l’affermazione della Commissione definita “sorprendente”, secondo la quale:

 

3.1.2 – sarebbe “estremamente improbabile” che un agente “non genotossico” (quale la Commissione ritiene siano i campi elettromagnetci non ionizzanti) “possa avere qualche effetto sull’insorgenza del cancro”.

 

L’Italia osserva che tale affermazione “non corrisponde ai recenti indirizzi dello studio della carcinogenesi e contrasta con l’evidenza dei dati epidemiologici; il meccanismo di azione dei cancerogeni include processi sia genetici sia epigenetici; la cancerogenesi è un fenomeno multifattoriale ed i vari meccanismi in gioco non sono mutuamente esclusivi, ma insieme concorrono alla progressione neoplastica”.

 

Infine l’Italia contesta le affermazioni conclusive della Commissione per la quale:

 

3.1.3 – “i dati epidemiologici risultano insufficienti per consentire la raccomandazione di un limite di esposizione” e “i dati sono insufficienti per fornire una base per la definizione di norme di esposizione”

 

segnalando il contrasto di tali affermazioni con il riconoscimento, contenuto nella stesso documento della Commissione, di “studi scientifici che hanno attestato un aumento del rischio di determinati tipi di cancro, quali la leucemia, i tumori dei tessuti nervosi e, sia pure in misura limitata, del cancro del seno, tra il personale che lavora nel settore dell’elettricità” nonché con il riferimento, sia pure riportato solo come citazione, ai “dati epidemiologici sul rischio di ammalarsi di cancro a seguito di esposizione a campi di frequenza estremamente bassa (ELF) tra le persone che vivono in prossimità delle linee ad alta tensione”.

 

L’Italia osserva che con tali premesse sarebbe stato più appropriato concludere come conclude il NIESH: “i campi elettrici e magnetici a bassissima frequenza sono da considerare possibili cancerogeni per l’uomo”;

e inoltre “la classificazione di campi elettrici e magnetici a 50/60 Hz  come possibili cancerogeni è una decisione cautelativa, di sanità pubblica, basata su una limitata evidenza di un accresciuto rischio di leucemia infantile in relazione all’esposizione residenziale e di una aumentata incidenza di leucemia linfoide cronica associata alle esposizioni lavorative” (9);

 

3.1.4 – gli effetti delle radiofrequenze e delle microonde, presi in considerazione dalla Commissione, sono solo gli effetti termici

 

Sono trascurati i possibili effetti a lungo termine e i  lavori scientifici che tali effetti evidenziano (10). E’ trascurata la specificità della risposta individuale al carico termico prodotto dalla radiazione elettromagnetica con particolare riguardo ai dipendenti da droghe o alcool (6).

 

3.2 – Obiezioni alle premesse della Commissione concernenti il risk management

 

Viene contestata l’affermazione secondo cui:

 

3.2.1 – in assenza di certezze su un fattore di rischio ambientale, l’unica cosa da fare è sviluppare la ricerca.

 

L’Italia propone un approccio al risk management per il quale sono presi in considerazione:

“i risultati anche parziali, accettandone il margine di incertezza e privilegiando la riproducibilità del dato sulla comprensione dei meccanismi biologici soggiacenti::” il principio di precauzione “entra nella definizione di evidenza adeguata per operare le scelte; l’esistenza di margini di incertezza non viene negata, ma se ne tiene conto esplicitando il fatto che nella definizione degli standard si sta adottando un atteggiamento di cautela. In un approccio di questo tipo si persegue l’obiettivo di superare le situazioni nelle quali l’incertezza venga negata da chi voglia comunque agire e venga amplificata da chi abbia interesse a dilazionare un’azione. In una comunità nella quale si sospetti un danno alla salute a causa di determinate esposizioni ambientali, il rapporto di fiducia con i tecnici potrà rompersi se l’incertezza sarà invocata per giustificare la mancanza di azioni a carattere preventivo. In campo ambientale infatti sono la regola, e non l’eccezione, le situazioni nelle quali i dati scientifici sono insufficienti per sostenere una conclusione definitiva e nonostante questo una decisione va presa.” (6)

 

Riferimenti

 

(1)    European Parlamient, Resolution  A3-0238/94,  May 5  1994

(2)     WHO, Press Bureau, Electromagnetics fields: cautionary policies, Genere March 2000

(3)     ICNIRP, Guidelines for limiting exposure to time varying electric, magnetic and electromagneti fields (up to 300 GHz), Health Physics, 74,4, April 1998

(4)     CENELEC, Prestandard  ENV 50166-1, 1994

(5)     Schwan HP, Biophisical Principles of Interaction of ELF fields with living matter, NY, Plenum Press, 1985

(6)     Italian Government; Italian Position concerning the Proposal of  Reccomandation og U.E. Council COM (98) 268 Def 98/0166 CNS, Acts of  Council of Health Ministries, November 12 1998

(7)     European Parlamient, Resolution March 10 1999

(8)     European Commission, Proposal of Reccomandation of  Council COM (98) 268 Def. 98/0166 CNS, April 1998

(9)      NIESH, Assessment of Health Effects from Exposures to power line frequency electric and magnetic field, USA NIH Publ. 98-3981, August 1998.

(10)    Repacholi M. Et al., Lymphomas in Eu-Pim 1 transgenic Mices exposed to pulsed 900 Mhz EMF, Rad. Research, 147, May 1997.