SALISBURGO, 7 e 8 giugno 2000
LIVIO
GIULIANI
DISACCORDO
TRA UNIONE EUROPEA E
ITALIA IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DAI CAMPI
ELETTROMAGNETICI
Il differente approccio tra
Italia e altri Paesi membri dell’Unione Europea alle problematiche concernenti
la protezione della popolazione ai campi elettromagnetici si è manifestato nel
corso della discussione della Proposta di Raccomandazione della Commissione COM(98)268
DEF CNS 0167, che ha è stata poi approvata a maggioranza dal Consiglio della
U.E. il. 12 luglio 1999 (Raccomandazione n. 519) (0).
1 - Il Principio di precauzione
Durante la discussione della
Proposta, l’Italia, richiamandosi
alla Risoluzione del Parlamento Europeo A3-0238/94 del 5 maggio 1994 (1), ha
sottolineato la necessità di fondare la normativa comunitaria, in materia di
campi elettromagnetici, sul principio di
precauzione, contenuto nell’art. 130 R
del Trattato di Roma. Sebbene la stessa Proposta contenesse un generico
richiamo alla Risoluzione Europea A3-0238/94, il Consiglio della U.E. non
volle estendere tale richiamo fino ad includere nella Raccomandazione
la citazione del principio di precauzione. La Presidenza di turno
(tedesca) sostenne che il principio di precauzione si applica solo in materia
ambientale, mentre la problematica dell’esposizione della popolazione è
materia sanitaria. A tale materia si sarebbe applicata, secondo la Presidenza di
turno, l’art. 129 del Trattato di Roma e il richiamo a tale articolo è stato
perciò inserito nel testo definitivo della Raccomandazione (ora art. 152.4.2
del Trattato di Amsterdam).
L’Italia
non ha ritenuto condivisibile la posizione espressa dalla Presidenza tedesca,
allora appoggiata dalla Commissione, sulla pretesa inapplicabilità del
principio di cautela alla protezione dai campi elettromagnetici. L’applicabilità del principio
di precauzione in materia di protezione ambientale costituisce a fortiori
motivo di applicazione in materia di igiene e sanità pubblica, tanto più in un
campo come quello della tutela della popolazione da un inquinante fisico come il
campo elettromagnetici, il quale interagisce con le persone della popolazione
che risultano esposte perché inserite in un ambiente in cui il campo è
presente.Più recentemente la stessa Commissione ha emanato una Comunicazione
(febbraio 2000) con la quale suggerisce ai Paesi membri
l’opportunità di applicare il principio di precauzione in materia di
sanità e di lavoro, oltre che in materia ambientale.
Finalmente
anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con un documento (2) diffuso
dall'Ufficio stampa il 28 marzo 2000 (documento peraltro travisato dalla stampa
quotidiana italiana), introduce una
disamina delle "cautionary policies" adottate dai diversi Paesi e
richiama il deliberato la Conferenza di Londra su “Salute e Ambiente” del
1999, in cui è stabilito che l'OMS deve applicare "rigorosamente" il
principio di precauzione.
2 - Limiti di
base e livelli di riferimento
L’articolazione
del quadro delle restrizioni in limiti di base (basic limits) e livelli di
riferimenti (reference levels), articolazione mutuata dalle linee guida dell’ICNIRP
(3), non è stata giudicata appropriata dall’Italia, la quale ha sollevato due
ordini di questioni in proposito:
(1)
il primo, concerne il carattere strumentale dei livelli di riferimento
(un emendamento presentato proponeva di adottare i livelli di riferimento come
limiti di esposizione), considerati come investigation
levels, anziché come livelli da osservare e non superare;
(2)
il secondo riguarda il carattere non misurabile dei limiti di base e la
discordanza dei modelli impiegati per determinare i livelli di riferimento a
partire dai limiti di base: clamorosa la discordanza tra ICNIRP e CENELEC (4)
nella determinazione del livello di riferimento per il campo magnetico a
frequenza industriale; non condivisibile il modello puramente ohmico assunto per
la determinazione della corrente indotta nel corpo umano, anche per frequenze
dell’ordine delle decine di kiloHertz, laddove non risultano trascurabili le
correnti capacitive indotte nei tessuti (5).
Un
terzo ordine di problemi è stato sollevato sul procedimento seguito dall’ICNIRP
(e riproposto dalla Commissione) per determinare i limiti di base e i livelli di
riferimento a partire dalla soglia degli effetti sanitari accertati, soprattutto
con riguardo al limite di base del SAR. E’ stato osservato che il livello di
riferimento per il SAR risultava determinato mediante l’assunzione delle
misure antropometriche dell’uomo adulto maschio e normolineo e sulla normale
capacità di termoregolazione: tale assunzione non fornirebbe pari tutela a
soggetti della popolazione più sensibili o con una compromessa capacità di
termoregolazione” ( 6)
Conseguentemente
l’Italia ha chiesto che ogni riferimento esplicito all’ICNIRP fosse espunto,
in questo imitata dal Parlamento europeo che ha formulato un apposito
emendamento alla Proposta di Raccomandazione, nell’ambito della Risoluzione 10
marzo 1999 (7).
3
Considerazioni del Ministero della Sanità italiano sulla relazione di
accompagnamento della Commissione alla Proposta di Risoluzione
I
due temi sopra richiamati:
-adozione del
principio di precauzione
-rifiuto
dell’articolazione tra limiti di base e livelli di riferimento
costituiscono
i principali emendamenti proposti dall’Italia al dispositivo della
Raccomandazione e specificatamente al punto II del dispositivo.
Tali
richieste di modificazione scaturiscono da una diversa valutazione del rischio (risk
assessment) oltre che da un diverso approccio alla gestione del rischio (risk
management) basata sul principio di precauzione.
La differente
valutazione italiana del rischio attiene al rationale
della norma comunitaria che è ricavabile dalla Relazione di accompagnamento
della Commissione alla Proposta di Raccomandazione COM(98)268 DEF 98/0166 CNS
(7).
Le obiezioni
italiane alle considerazioni svolte dalla Commissione in tale ultimo documento
sonno riportate nell’Allegato I al documento recante la Posizione italiana in
merito alla Proposta di Raccomandazione del Consiglio della U.E. COM (98)268 DEF
98/0166 CNS (6), laddove le osservazioni al dispositivo della Proposta di
Raccomandazione sono riportate nell’Allegato II dello stesso documento.Le
obiezioni italiane attengono tanto alle considerazioni di risk management
quanto a quelle di di risk assessment contenute nel documento della
Commissione. Sebbene nel documento italiano le considerazioni di risk management
precedano quelle di risk assessment qui saranno esposte prima in ordine inverso.
3.1 – Obiezioni
alle premesse della Commissione concernenti il risk assessment.
Innanzitutto
l’Italia considera non condivisibile l’affermazione della Commissione
secondo la quale
3.1.1 –
“sono ormai noti i meccanismi in base ai quali i campi elettrici e magnetici,
sia statici che variabili nel tempo, interagiscono in modo diretto con i tessuti
degli esseri viventi”;
il
documento italiano afferma che “la realtà è più complessa; esistono varie
ipotesi di ricerca e questo va esplicitato”.
Viene così
contestata alla Commissione:
-
l’erroneità dell’affermazione e della soggiacente pretesa secondo cui non
solo gli effetti sanitari consisterebbero soltanto nei cosiddetti effetti
accertati, cioè gli effetti termici o a breve termine connessi alla induzione
di corrente causata dai campi magnetici variabili a corrente industriale, ma
addirittura le modalità di interazione dei campi con i tessuti sarebbero
soltanto quelli soggiacenti a tali effetti sanitari e cioè:
l’agitazione
termica delle molecole di acqua nei tessuti per effetto delle radiazioni
elettromagnetiche;
la
circolazione di corrente nei tessuti indotta dalla esposizione al campo
magnetico variabile a frequenza industriale;
–
l’omissione di informazione circa la esistenza di altri molteplici approcci,
da parte di diversi ricercatori, alla spiegazione dei meccanismi di interazione
tra campi elettromagnetici e tessuti biologici.
Inoltre
l’Italia segnala il carattere non aggiornato dell’approccio della
Commissione al tema della carcinogenesi e della cocacarcinogenesi e
l’affermazione della Commissione definita “sorprendente”, secondo la
quale:
3.1.2 –
sarebbe “estremamente improbabile” che un agente “non genotossico”
(quale la Commissione ritiene siano i campi elettromagnetci non ionizzanti)
“possa avere qualche effetto sull’insorgenza del cancro”.
L’Italia
osserva che tale affermazione “non corrisponde ai recenti indirizzi dello
studio della carcinogenesi e contrasta con l’evidenza dei dati epidemiologici;
il meccanismo di azione dei cancerogeni include processi sia genetici sia
epigenetici; la cancerogenesi è un fenomeno multifattoriale ed i vari
meccanismi in gioco non sono mutuamente esclusivi, ma insieme concorrono alla
progressione neoplastica”.
Infine
l’Italia contesta le affermazioni conclusive della Commissione per la quale:
3.1.3 –
“i dati epidemiologici risultano insufficienti per consentire la
raccomandazione di un limite di esposizione” e “i dati sono insufficienti
per fornire una base per la definizione di norme di esposizione”
segnalando il
contrasto di tali affermazioni con il riconoscimento, contenuto nella stesso
documento della Commissione, di “studi scientifici che hanno attestato un
aumento del rischio di determinati tipi di cancro, quali la leucemia, i tumori
dei tessuti nervosi e, sia pure in misura limitata, del cancro del seno, tra il
personale che lavora nel settore dell’elettricità” nonché con il
riferimento, sia pure riportato solo come citazione, ai “dati epidemiologici
sul rischio di ammalarsi di cancro a seguito di esposizione a campi di frequenza
estremamente bassa (ELF) tra le persone che vivono in prossimità delle linee ad
alta tensione”.
L’Italia
osserva che con tali premesse sarebbe stato più appropriato concludere come
conclude il NIESH: “i campi elettrici e magnetici a bassissima frequenza sono
da considerare possibili cancerogeni per l’uomo”;
e inoltre
“la classificazione di campi elettrici e magnetici a 50/60 Hz
come possibili cancerogeni è una decisione cautelativa, di sanità
pubblica, basata su una limitata evidenza di un accresciuto rischio di leucemia
infantile in relazione all’esposizione residenziale e di una aumentata
incidenza di leucemia linfoide cronica associata alle esposizioni lavorative”
(9);
3.1.4 – gli
effetti delle radiofrequenze e delle microonde, presi in considerazione dalla
Commissione, sono solo gli effetti termici
Sono
trascurati i possibili effetti a lungo termine e i
lavori scientifici che tali effetti evidenziano (10). E’ trascurata la
specificità della risposta individuale al carico termico prodotto dalla
radiazione elettromagnetica con particolare riguardo ai dipendenti da droghe o
alcool (6).
3.2 – Obiezioni
alle premesse della Commissione concernenti il risk management
Viene
contestata l’affermazione secondo cui:
3.2.1 – in
assenza di certezze su un fattore di rischio ambientale, l’unica cosa da fare
è sviluppare la ricerca.
L’Italia
propone un approccio al risk management per il quale sono presi in
considerazione:
“i
risultati anche parziali, accettandone il margine di incertezza e privilegiando
la riproducibilità del dato sulla comprensione dei meccanismi biologici
soggiacenti::” il principio di precauzione “entra nella definizione di
evidenza adeguata per operare le scelte; l’esistenza di margini di incertezza
non viene negata, ma se ne tiene conto esplicitando il fatto che nella
definizione degli standard si sta adottando un atteggiamento di cautela. In un
approccio di questo tipo si persegue l’obiettivo di superare le situazioni
nelle quali l’incertezza venga negata da chi voglia comunque agire e venga
amplificata da chi abbia interesse a dilazionare un’azione. In una comunità
nella quale si sospetti un danno alla salute a causa di determinate esposizioni
ambientali, il rapporto di fiducia con i tecnici potrà rompersi se
l’incertezza sarà invocata per giustificare la mancanza di azioni a carattere
preventivo. In campo ambientale infatti sono la regola, e non l’eccezione, le
situazioni nelle quali i dati scientifici sono insufficienti per sostenere una
conclusione definitiva e nonostante questo una decisione va presa.” (6)
Riferimenti
(1)
European Parlamient, Resolution A3-0238/94,
May 5 1994
(2)
WHO, Press Bureau, Electromagnetics fields: cautionary policies, Genere
March 2000
(3)
ICNIRP, Guidelines for limiting exposure to time
varying electric, magnetic and electromagneti fields (up to 300 GHz), Health
Physics, 74,4, April 1998
(4)
CENELEC, Prestandard
ENV 50166-1, 1994
(5)
Schwan HP, Biophisical Principles of Interaction of ELF
fields with living matter, NY, Plenum Press, 1985
(6)
Italian Government; Italian Position concerning the
Proposal of Reccomandation og U.E.
Council COM (98) 268 Def 98/0166 CNS, Acts of
Council of Health Ministries, November 12 1998
(7)
European Parlamient, Resolution March 10 1999
(8)
European Commission, Proposal of Reccomandation of
Council COM (98) 268 Def. 98/0166 CNS, April 1998
(9)
NIESH,
Assessment of Health Effects from Exposures to power line frequency electric and
magnetic field, USA NIH Publ. 98-3981, August 1998.
(10)
Repacholi M. Et al., Lymphomas in Eu-Pim 1 transgenic
Mices exposed to pulsed 900 Mhz EMF, Rad. Research, 147, May 1997.